_______ IL NAVICORDO

Quinternioni _Feudali

FONTE

ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE

PUBBLICATO A CURA DELLA SOCIETÀ DI STORIA PATRIA

Anno XX.-Fascicolo I.

NAPOLI

EMANUELE R. TIPOGRAFIA FRANCESCO GIANNINI & FIGLI

Cisterna dell'Olio, casa propria 1895

PREMESSA

La Regia Camera della Sommaria di Napoli

Storia istituzionale

Per tutto il periodo dell'antico regime e quindi fino al 1806, la Regia Camera della Sommaria fu, da un lato, l'organo di revisione di tutti i conti dello Stato, ma anche delle università (cioè delle città ) - in quest'ultimo caso non d'ufficio, ma solo su richiesta di parte - e, dall'altro, tribunale di quello che a partire dal secolo XIX si sarebbe chiamato "contenzioso amministrativo". Va precisato al riguardo che la Regia Corte dei Conti, istituita da Giuseppe Bonaparte nel 1807 in sostituzione della Regia Camera della Sommaria, non ne ereditò, come la successiva Gran Corte dei Conti del secondo periodo borbonico, le competenze in materia di contenzioso amministrativo, che furono invece demandate al Consiglio di Stato.

I QUINTERNIONI FEUDALI NOTIZIE ARCHIVISTICHE

Tiene posto, tra gli atti della regia Camera della Sommaria conservati nell' Archivio di Stato in Napoli , una serie di documenti i quali incominciano dall' epoca aragonese , e contengono precipuamente i regi assensi alle investiture ed alla vendita de' feudi , cioè le copie dei privilegi feudali conceduti dai sovrani.

Son raccolti in volumi appellati quaterniones o quinterniones.

Le parole quaternus e quinternus sebbene etimologicamente significassero l'unione di quattro o di cinque fogli, l'uno nell'altro , pure dal medio evo in poi furono adoperate anche per indicare un numero maggiore di fogli membranacei o cartacei cuciti insieme.

Da esse derivarono i vocaboli quaterniones e quinterniones, coi quali vennero indicati segnatamente i registri, in cui notavansi i r. assensi alle concessioni feudali ; e que' registri l' Isernia appellò quaternos donorum .

Si è già accennato all' obbligo del feudatario, o di colui che otteneva un privilegio feudale , di far trascrivere ed annotare nei regi Quaternioni il diploma di concessione, in certo termine in esso indicato.

Il termine variava secondo i casi, spesso però era di sei mesi o di un anno.

Più tardi fu anche di due anni, specialmente quando i privilegi erano stati dati dai vicerè (cf. tomo 5.º del 1.º rep.º de' Quint. amargine del fol. 481, e la Pram. de fide et auctoritate memoria lium etc).

Ma se per caso quell'obbligo non fosse stato adempito nel termine prescritto, la persona investita del beneficio perdeva il diritto di goderlo; tuttavia, giustificata la cagione dell' indugio al re, questi comandava agli uffiziali competenti di far trascrivere ed annotare il diploma , non ostante fosse tra scorso il termine).

Nel tempo, che il regno di Napoli fu governato dai Vicerè, costoro ebbero facoltà dai sovrani di provvedere intorno a ciò, udito il parere dell'Avvocato fiscale della regia Camera.

Occorre qui far notare, che sovente , per ordine della regia Camera , registravansi nei Quinternioni anche istrumenti e privilegi di data antica, i quali erano esibiti, perchè ivi fossero annotati, da coloro i quali avevano interesse di mostrare le ragioni sopra i feudi, i titoli di nobiltà, i documenti relativi a concessioni feudali ottenute da' loro maggiori, e via dicendo.

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