30-10-1795 Donazione abitazione e terreno per costruire la Cappella – A.S. SA. – prot, not. San Giorgio, notaio Nicolangelo Saggese, b. 5678, pp1258v.-1267v. Die trigesimo mensis Octobris millesimo septingentesimo novagesimo quinto 1795 Sancti Severini
TRASCRIZIONE 30-10-1795 Donazione abitazione e terreno per costruire la Cappella – A.S.S. – prot, not. San Giorgio, notaio Nicolangelo Saggese, b. 5678, pp1258v.-1267v. Die trigesimo mensis Octobris millesimo septingentesimo novagesimo quinto 1795 Sancti Severini Constituiti nella nostra presenza il Regio Architetto Signor Don Carmine Calvanese del Casale di Lanzara dalla parte della Baronia di Casalnuovo, e Patierno di questo Stato di San Severino, il quale interviene alle cose infrascribende per Se, suoi Eredi, e Successoribus da una parte. E Margharita Lanzara figlia del qm Giovanni vedua del fù Luca Apostolico[….], e Sacerdote Secolare D. Sabbato Apostolico di lei e del suddetto fù Luca figlio legittimo, e naturale anche di detto Casale di Lanzara da parte della Baronia predetta di Casalnuovo, e Patierno di questo sunnominato Stato li quali respettivamente. Ed insolido intervengono puranche alle cose stesso per essi insolido, e pelli loro e di ciascuno di loro insolido Eredi, e Successori dall'altra parte. Le parti predette, e ciascuna di esse insolido hanno spontaneamente asserito in presenza nostra, come fin dall'anno passato esso D. Carmine , precedente relazione del Ordinario Arcivescovado di Salerno Eccellentissimo, e Reverendissimo D. Giulio Pignatelli avendo ottenuto dalla Maestà del Rè Nostro Signore , dioguardi, per mezzo della sua Real Camara di S. Chiara, il permesso di poter costruire una cappella colla porta che sporgesse al proprio in quel luogo , che li avesse potuto riuscire, ad elezione del medesimo, e quella dotare di quel tanto fusse occorso o per il decente mantenimento di essa e pella celebrazione di quelle messe, ed in quei giorni, che fusse piaciuto al suddetto Signor D. Carmine , quindi avendo egli il ridetto Don Carmine persistito nella sua intenzione di mandare in effetto detta di lui pia idea della costruzione della suddetta cappella, che fatte varie ricerche per rinvenire il luogo opportuno, e proprio per eseguire il precennato suo disegno e che alla fine avendo pregata la ridetta Margarita posseditrice , e proprietaria tra gli altri effetti di alcune case in pianterreno, site in detto Casale di Lanzara dalla parte della Baronia di Casalnuovo, e Patierno, nel luogo detto Casa Lanzara, confinanti, e ligati dal lato di levante con la casa palaziata del ridetto Carmine , ed esservi anche muro divisorio tra dette Case della predetta Margarita, e le fabriche di detta casa palaziata del riferito D. Carmine ed quella spettati fratelli eredità del fu Giovanni Lanzara di lei padre, ed in virtù dell'ultimo nuncupativo testamento di quello del 5 maggio 1792 : stipulato pel Regio Notar Don Biaggio Jacuzio di questo predetto Stato, volersi compiacere cedergliene, o vendergliene una porzione, o tanta quantità quanta basterebbe stata confacente pella costruzione di detta cappella, alle di cui preghiere essendo la ridetta Margarita condiscesa , ha risoluto, e deliberato di unità col ridetto sacerdote D. Sabato di lei figlio voler liberamente cedere, e rinunziare, ed anche donare per donazione irrevocabile tra vivi al ridetto D. Carmine pell'uso predetto, non solo la prima casa terrana dalla parte della strada prima da mezzo giorno del dilei comprensorio di case ligate alla parte levante alla predetta casa palaziata del ridetto Signor Calvanese ma anche l'adiacente portico consecutivo dalla medesima dalla parte di tramontana di essa parimenti attaccata dalla parte di levante della casa palaziata e con muro divisorio con quella una col di loro suolo, o sia pianta e tutte le fabriche le medesime componenti, e loro intiero Stato, abenchè il ridetto Don Carmine replicate volte l'avesse offerto volerli pagare il totale importo della suddetta casa, e dell'intiera loro fabriche, e piante, tutta volta sempre da essi madre e figlio si è ricusato e ricusa, ma fargliene la donazione suddetta gratis, gratia, et amore e senza verun pagamento sotto però l'infrascribente leggi, e condizioni, e non altrimenti. Prima , che la donazione predetta di detta casa, e portico con di loro intiero Stato debbia intendersi per irrevocabile tra vivi, con far quelli passaggio nel pieno, diretto, ed assoluto dominio del ridetto D. Carmine, e dei suoi Eredi, e Successori, senza Speranza di poterli li ridetti Margarita, ed Sabbato madre, e figlio, né tanpoco i loro eredi, e successori averli, o ricuperarli, col espressa rinuncia del beneficio di tutte quelle leggi, che disponessero la rivoca di detta donazione volendone li medesimi a maggior cautela esser tenuti alla generale e speciale evizzione e defezione di jure, et de taceo. Secondo , che così fatta donazione si intende, e debba intendersi fare dalli ridetti Margarita, e di Sabbato madre, e figlio sotto l'obbligo, legge, peso, e condizione di doversi dal ridetto D. Carmine fra discreto termine nella suddetta casa, e portico donandi, forzosamente costruire la suddetta cappella nella miglior maniera, decenza, e quando più onorifica possa riuscire a proprie spese del ridetto D. Carmine suoi eredi qualsivoglia, dico a proprie spese del suddetto D. Carmine, sensa esser tenuti a cos'alcuna detti madre, e figlio, poicché dallo stesso solo D. Carmine suoi eredi qualsivoglia discendenti debbia rimaner acquistato l'intiero, ed assoluto patronato= Terzo, che siccome dal predetto D. Carmine debba fornirsi la cappella suddetta di tuttociò, che se necessario farvi celebrare la santa messa, così volendo il ridetto sacerdote Don Sabbato celebrare in quella la messa per conto del medesimo Don Sabbato , non possa egli il ridetto D. Carmine inpedirli la celebrazione nella medesima cappella, colla spiega di accordargli tale celebrazione nella medesima per maggior dilui commodo, qualora non volesse andare a celebrare in altra chiesa= Quarto che il descritto solo commodo d i poter celebrare nella costruenda cappella la Santa messa, promesso accordare al ridetto D. Sabbato, debbia parimente intendersi accordato a sacerdoti, che potranno essere figli de fratelli germani del ridetto D. Sabbato e de figli de detti figli del enunciati fratelli, che verrebbero ad essere nipoti, e pronipoti dell'attuale vivente D. Sabbato e non oltre.[….] Presentibus iudice regio ad contractus D. Matheo Pagano Status Sancti Severini. testibus Reverendo D. Antonio Lanzara, Silvestro Pecoraro, Joanne Barbate, Sabato Apostolico, Caietano Sammartino, detto Status, et Don Phisico Bonaventura Sarno, et Don Dominico Vietri Sancti Georgij.
|
---|