Testamento di Carmine Calvanese
1792 - 1837
Vi starete chiedendo a che cosa serve pubblicare il testamento di uno dei membri della famiglia Calvanese, quali possono essere gli " interessi storici " del suo contenuto .
Ebbene, è proprio dai contenuti e dalle descrizioni di questi testamenti, certificati con atti notarili, che lo " Storico " riesce a cogliere quei momenti di vita quotidiana che hanno caratterizzato l' esistenza in vita dei componenti della famiglia, senza i quali quindi, non si potrebbero capire i perché di successivi eventi.
Inoltre, da tale documentazione, emerge una descrizione dettagliata dei beni posseduti, che contribuisce non poco alla " ricostruzione storica " , certificata, dei luoghi e degli eventi, che hanno visto protagonisti gli attori testamentari .
Don Carmine Calvanese
Carmine Calvanese nato il 29/10/1792 - a Napoli il 19/06/1837 avvocato
Don Carmine Calvanese, figlio di Don Francesco e Donna Rachele Starace, avvocato, abitava e morì a Napoli il 19/06/1837.
In data 12 giugno 1837 fece Testamento olografo, aperto dal Regio Giudice del Circondario di S. Ferdinando il 4 luglio e il 5 luglio registrato a Napoli.
Francesco Calvanese Divisione dei beni del fu D. Carmine Calvanese 21/02/1838 -A.S.S, -Prot. not. San Giorgio, notaio Giuseppe Rescigno, b. 5726, pp.
Regno delle due Sicilie
Ferdinando Secondo, per la grazia di Dio, Re del regno delle due Sicilie, e di Gerusalemme, duca di parna e Piacenza, Castro sic, e Gran principe Ereditario di Toscana______
Oggi li ventuno 21 febbraio milleottocento - trentotto in Sangiorgio.
Avanti di Noi Giuseppe Antonio Rescigno del fù Notar Giacomo, Notaio residente in Sangiorgio, in Provincia di Principato Citra, collo studio in una stanza della nostra Abitazione, sita nella strada detta il Seggio, senza numero, ed in presenza delli sottoscritti Testimoni, aventi le qualità dalla legge richieste; Si sono personalmente Costituiti. I signori Coniugi Don Francesco Calvanese del fu Don Carmine, e Donna Rachele Storace del fu Don Emanuele, Proprietari domiciliati in Lanzara, villaggio di questa suddetta Comune di Sangiorgio, e Provincia di Principato Citra, intervenienti ogn'uno di essi nel loro proprio nome e per li loro rispettivi interessi, ed essa Signora Donna Rachele interviene autorizzata espressamente da detto suo marito Don Francesco, per essi, e per li loro aventi causa.
Ed il Signor Don Nicola Calvanese, figlio di detti coniugi Don Francesco e Donna Rachele, legale. Proprietario, domiciliato pure in detto villaggio di Lanzara, Comune, e Provincia anzidetta, il quale interviene colla qualità di Padre, e legittimo amministratore dei suoi figli maschi, minori, procreati in legittimo matrimonio con la Signora Donna Gabriela de Bartolomeis, cioè Don Francesco, Don Carmine, e Don Alfonso, e colla qualità ancora di amministratore Specialmente destinato dè detti suoi figli, dal defunto Don Carmine Calvanese, germano di esso Don Nicola, il quale agge pure, ed interviene per sé, ed aventi causa da lui.
Dette Signorie Parti sono a Noi Notaio, a Testimoni cognite, ed hanno tutte le qualità dalla legge ricercate.
Esse Signore parti asseriscono, che nel giorno decinove 19 giugno milleottocentotrentasette 1837, trapassò, in Napoli, l'anzidetto Don Carmine di professione Legale, figlio dè costituiti coniugi Don Francesco, e Donna Rachele, dopo aver fatto il suo testamento olografo a detto di 12 giugno detto anno Milleottocentotrentasette 1837; aperto dal Regio Giudice del Circondario San Ferdinando, il dì quattro 4 luglio predetto passato anno, registrato in Napoli a cinque 5 luglio detto passato anno, nel secondo 2° ufficio, numaro quattromilanovecentosettantatre 4973; foglio diciotto 18 verso, Casella quarta 4 a , volume duecentoquaranta 240, pagato per dritto grana ottanta= Minieri; dato a conservare al Notaio Don Michelangelo dè Biase del fù Notar Giuseppe, di Napoli, come dal verbale redatto innanzi a detto Giudice Regio, il dì quattro 4 detto mese di luglio, ed anno milleottocento trentasette 1837, registrato in Napoli li sette 7 detto mese, ed anno, nel primo 1° ufficio, numaro progressivo seimilacentoventuno 1621; libro terzo 3°; volume duecentosette 207, foglio cinquanta 50 fronte, casella quinta 5 a , grana dieci 10=Cipullo.
Col detto testamento il defunto Don Carmine, lasciò a detti suoi genitori Don Francesco e Donna Rachele, la mettà della quota, che sarebbe loro spettata per sua successione legittima, su tutti li suoi beni, e volle, che i medesimi suoi genitori, si fussero compiaciuti prendersi detta quota rispettiva in contanti di suoi eredi, e legatanii.
Di tutti gli altri suoi beni di qualunque natura, ne legò una mettà senza obbigo di collazione, imputazione, ò riduzione, al di lui Nipote Don Carmine, figlio del costituito Signor Don Nicola e Donna Gabriela de Bartolomeis; legò l'altra restante mettà a tutti i suoi Nipoti Maschi, figli del detto Signor Don Nicola suo germano, e Donna Gabriela de Bartolomeis, nati, e viventi, all'epoca della morte di esso Testatore, incluso, in quest'altra mettà lo stesso suo Nipote Don Carmine, in modo, che questi, nella sua successione, prender dovesse una mettà anti parte, e nell'altra mettà concorrere con gli altri suoi fratelli, nati, e viventi all'epoca della morte di esso testatore.
Legò alla detta sua madre Donna Rachele, annovi ducati sessanta, ed alti annovi Ducati sessanta, legò al suo fratello Raffaele, da pagarsi loro, semestralmente: lego pure all'altro suo germano Don Andrea, docati centocinquanta per una sola volta; ed altri docati centocinquanta legò pure, senza interessi, alla sua sorella Donna Maria Calvanese, moglie del Signor Don Luigi Correale.
Volle, che la rendita proveniente da tutti i suoi beni, prelevate le spese tutte di manutenzione dè fondi, detratti i legati, ed i vitalizi suddetti, venisse impiegata in compra di stabili, in testa dè predetti suoi Nipoti, colla detta proporzione, cioè una mettà antiparte al suo nipote Don Carmine e l'altra mettà
a beneficio del medesimo Don Carmine, e di tutti i suoi Nipoti nati, e viventi all'epoca della sua morte, figli del detto suo germano Don Nicola, e Donna Gabriela de Bartolomeis, come dal detto Testamento.
Dichiaro esse Signore costituite Parti, che i figli maschi nati, e viventi del Costituito Don Nicola, e Donna Gabriela De Bartolomeis, all'epoca della morte del detto testatore, erano il detto Don Francesco, Don Carmine, e Don Alfonso.
Furono solleciti essi coniugi Don Francesco e Donna Rachele, e Don Nicola Calvanese, nelle loro rispettive qualità, a procedere alla confezione dell'inventario per mezzo dello stesso Notaio Don Michelangelo de Biase, che ebbe principio il giorno ventotto 28 ottobre di detto passato anno milleotto centotrentasette 1837; e terminò nel dì sei 6 dicembre detto anno, e venne registrato in Napoli nel secondo ufficio a di sette detto mese di dicembre istesso anno, sotto al numaro quindicimilacentoventinove 15129, libro primo1°, volume cinquecentoquarantasei 546; foglio decinove 19, Casella terza 3 a , col pagamento di grana ottanta per dritto di Registro= Minieri.
Ad' esso Don Nicola la eredità del defunto Don Carmine suo germano, nel modo deferitagli con detto Olografo Testamento, nel Tribunale Civile di Napoli, con dichiarazione del dì quindici 15 settembre del passato anno milleottocento trentasette 1837, registrata in Napoli il detto dì, mese ed anno nel primo 1° ufficio, atti giudiziari, sotto al numero ventiduemilanovecentodieci 22910 libro terzo 3°, volume settecentoquarantadue 742, foglio sessantasei 66 verso, casella 1 a , grana quaranta = Tori.
E poiché tra beni rimasti del defunto Don Carmine, trovavansi di mobili, che furono inventariati, così onde far il maggior utile di esse Parti, nelle loro rispettive qualità, stabilirono venderli con solenni, dalla legge, prescritti, il che eseguirono dietro ordinanza rilasciata dal Presidente del Tribunale Civile di Napoli, Marchese Don Giammaria Puoti, il dì quattro 4 gennaio del corrente anno milleottocento trentotto1838 , registrato ivi nell'ufficina 1 a , Atti giudiziari, lì ventidue 22 detto mese, ed anno libro terzo 3°, volume settecentocinquantadue 752; foglio trentadue 32 verso, casella quinta 5 a , numaro progressivo duemiladuecentosessantanove 2269. Grana trenta= Piannella; al pubblico incanto, come appare da verbali in continuazione, dell'Usciere Pettinati il primo del giorno quattro 4, cinque 5, e sei 6 del corrente febraio, registrato in Napoli lì otto 8 detto mese, ed anno, al numero progressivo duemilacentoquarantacinque 2145; Atti Giudiziari, libro primo 1°, foglio sessantanove 69 verso, Casella 1 a , grana venti=Ciannelli.
Ma affinchè i rispettivi interessi di esse Signore Costituite parti, rimancano stabiliti definitivamente, ed inalterabilmente acclarati, hanno determinato col presente atto fare la divisione dell'eredità del nominato defunto Don Carmine, loro figlio e Fratello respettive, onde comporsi, e sodisfarsi le quote Spettanti ad esso Don Francesco, e Donna Rachela, a qual fine hanno convenuto, quando siegue=
Primo : Essi Signori Don Francesco Calvanese, nel Suo proprio nome, Donna Rachele Storace nel suo nome e colle autorizazione di detto Don Francesco suo marito, e Don Nicola Calvanese, in nome e parti di detti trè suoi figli Don Francesco, Don Carmine e Don Alfonso, accettono in tutto, il detto testamento olografo del detto defunto Don Carmine loro figlio, e fratello respettive, e dichiarano essi coniugi Don Francesco, e Donna Rachela, che intendono, a norma del Testamento medesimo prendersi la Quota rispettiva, che loro spetta sulla sua eredità, in contanti, rimanendo tutti i Fondi, e tutti li dritti a favore del detto don Nicola, e per esso a tutti trè suoi figli maschi, rinunziando espressamente e formalmente ad ogni beneficio di legge, che potesse lor Competere, ad averle in natura.
Esso Signor Don Nicola, in detto nome accetta questa dichiarazione de suoi Genitori, e si obbliga, come in appresso pagar loro la rispettiva quota in danaro contante.
Secondo : I beni tutti, ed i diritti, componenti la intera eredità del predetto Defunto Testatore Don Carmine Juniore, furono esattamente descritti nel Sopracitato inventario dell'eredità medesima, dichiarando, che il valore degli stabili è stato di comune accordo stabilito nella quantità, che vien3e qui indicata.
Mobili Inventariati, e venduti al pubblico incanto, compreso i libri, anche venduti, giusta i sudetti verbali dell'usciere Pettinati, ducati quattrocentottaquantacinque, e grana nove 485=09
Docati cento ritrovati contanti, descritti nel detto inventario 100=00
Mutui inventariati, in uno docati duemilaquattrocentoquarantanove 2449=00
3034=09
Immobili spettanti al Defunto Don Carmine di sua parte, quelli acquistati in Comune con i suoi germani, Don Nicola, e Don Raffaele Calvanese, compresi quelli di sua esclusiva proprietà, come dal detto inventario; ducati undicimilacinquecentoquarantotto e grana diciassette 11548=17
Immobili donati al Defunto, ed agli altri due suddetti germani, dall'Avo D. Carmine Seniore, già trapassato, per quanto riguarda la sua porzione, giusta il Citato Inventario, docati novemilasettecentonovantadue, e grana trentaquattro. 9792= 34
Sono docati ventiquattromilatrecento settantaquattro e grana sessanta 24374=60
Dalla quale somma devono dedursi i seguenti pesi, per la solo porzione dovuta dal detto defunto Don Carmine.
Debbiti descritti nel citato inventario, in uno docati duemilaottocentosessantasei e grana sessantasei
2866=66
Spese funebri, come dal citato inventario in docati duecento 200=00
Spese per l'inventario docati trentaquattro e grana quarantadue 34=42
Si aggiungono le spese di detti verbali di vendita de mobili, giusti i detti atti, docati venti e grana settantacinque 20=75
Spese per l'apertura del Testamento, dell'ordinanza della vendita dè mobili, comprese alcune spese straordinarie; in uno docati venticinque 0025=00
Sono docati tremilacentoquarantasei, e grana ottantatre 3146=83
Dedotti questi dalla somma attiva di detta Eredità di docati ventiquattromilatrecento sessantaquattro e grana sessanta resta netto l'attivo di detta Eredità; Docati ventunomiladuecentoventisette e grana settantasette 21227=77
Dichiarano inoltre esse Signori Parti, che tra i beni del trapassato Don Carmine Calvanese Seniore, Avo del defunto Don Carmine Jiuniore, Figlio di detto Don Francesco, della di costui Eredità, fi fa ora la divisione, vi sono anche i seguenti Capitali; dè quali giusta disposizione del detto Don Carmine Seniore, spetta la metta disponibile al defunto Don Carmine Juniore, non che a Don Nicola e Don Raffaele Calvanese suoi germani sono cioè=
Don Fortunato Mariniello, del Comune di Sangiorgio, sorte principale docati ventotto
Sono .28=00
Degli eredi di Matteo Apostolico di Lanzara docati duecento ..200=00
Da Sabato Alfano di Lanzara; docati venti .20=00
Dagli eredi di Don Carmine di Nocera, docati centoquaranta .140=00
Da detti Eredi fratelli Villani, e loro Madre, solidali, docati trecento .300=00
Somme dovute dal Comune di Ischia tattora litiziose docati tremila duecento cinquanta . 3250=00
Totali docati tremila novecento trentotto 3938=00
Dalla quale somma dei docati tremila novecento trentotto, Capitali dell'Avo, spetta la mettà come si è detto, al suddetto defunto Don Carmine junior, con gli altri dei suoi germani D. Nicola e Don Raffaele in docati mille novecento sessantanove; una terza parte si appartiene al Defunto D. Carmine juniore, in docati seicento cinquanta sei e grana trentatre; quali aggiunti alla somma Suddetta00656=33
Si ha il totale dell'attivo del predetto fu Don Carmone Juniore nella summa totale di docati ventunomilaottocentottantaquattro e grana dieci .21884=10
Terzo: A poter fissare con tutta esattezza la quota, che rispettivamente si appartiene ad esse Signore Parti, sù la detta Eredità, dichiarano, che superstiti al Defunto Testatore, rimasero i detti suoi genitori Don Francesco Calvanese e Donna Rachele Storace, non chè tre fratelli, Don Nicola, don Raffaele e Don Andrea, ed una sorella Donna Maria, maritata col detto Don Luigi Correale adunque se intestato fusse morto il Don Carmine, la sua legittima successione, si sarebbe divisa in sei parti uguali, né sarebbe toccata una al Signor Don Francesco, di lui padre, un'altra alla madre Signora Donna Rachele, e delle altre quattro, una, per ognuno a detti suoi fratelli, e sorella, Per cui ammontante l'asse ereditario a docati ventunomilaottocentottantaquattro e grana dieci, diviso in sei parti, ogni quota sarebbe stata di docati tremila seicento quarantasette e grana trentacinque
3647=35
Ora avendo il sopradetto Defunto Don Carmine, rimasta, col suo testamento sopra narrato, à suoi genitori, la metta della quota, che pur legittima successione sarebbe loro spettata, ne siegue che à medesimi spetti la metta di dette due seste parti, cioè docati milleottocento ventitre, e grana sessantasette al genitore Signor Don Francesco, e simile somma di docati milleottocento ventitre, e grana sessantasette alla Genitrice Signora Donna Rachele, quale suddette due somme, saran pagate, in contanti, rispettivamente, ad essi Don Francesco, e Donna Rachele nel modo, che appresso si dirà, Cosicche tutti li beni della Sudetta Eredità, come dal Suddetto Inventario, del Testatore Don Carmine Juniore, resteranno in piena, ed assoluta proprietà, per intero, a favore de detti tre figli maschi del Costituito Signor Don Nicola, da ripartirsi tra loro, come, e quando per legge, secondo le norme, e le proporzioni stabilite nel detto Testamento di esso Don Carmine Juniore.
Quarto : Ma siccome il predetto Testatore trapassò a diciannove 19 giugno milleottocento trentasette, e la rendita de Fondi, e beni Ereditari. si è purcepita dal primo settembre milleottocentotrentasei, sino al presente giorno, da esso Signor Don Nicola, così spetta à surriferiti coniugi Don Francesco e Donna Rachela suoi genitori, la quota sulla massa dè Frutti, sino a detto dì diecinove 19 giugno milleottocentotrentasette 1837, epoca della morte del detto Don Carmine Juniore, non chè la rata sulla rimanente, della rendita, dal detto dì venti 20 giugno, e la rata sino al presente giorno, come il tutto rilevasi dal seguente conto.
Rendita de Fondi di proprietà comune del Defunto Don Carmine, e due suoi Germani Don Nicola e Don Raffaele Calvanese dal primo settembre milleottocentotrentasei 1836, all'ultimo agosto milleottocentotrentasette 1837; alla ragione, compensata, di docati ventisei il moggio, pur i Fondi della starza piccola, della Grande, e Cappelle, siti nel Comune di Sangiorgio, per trovarsi fittati, con istrumento per mano mia stipulato sotto il dì primo 1° maggio milleottocento trentadue 1832, e registrato in Sangiorgio li 2 detto mese, ed anno al numero progressino duecentosettanatnove 279 libro 1°, volume trenta 30, folio novantacinque 95 verso, casella prima 1 a , col pagamento di grana ottanta = Donnarumma, alla ragione, a moggio, di docati venticinque, ventisei, e ventisette, continuato detto affitto, per tacita ricondizione. E gli altri fondi in detto Comune fittati a docati diciotto il moggio. Quelli in Scafati, compensati a docati sedici, e grana cinquanta; quelli altri nel detto Comune di Sangiorgio, e Scafati fittai verbalmente, cosi in uno, L'affitto per detto anno, è in docati millequattrocentotrentotto, e grana dieciotto . 1438=18
Da quali dedotta la Fondiaria in docati trecentottantuno, e grana ventidue .. 381=22
Resta netta la Rendita in docati millecinquantasei, e grana novantasei 1056=96
Alla quale aggiunto il prodotto della figlia di Celzi, in docati centonovantacinque 0195=00
Si ha il prodotto di docati milleduecentocinquantuno, e grana novantasei .1251=96
Dalla quale rendita si detraggono le seguenti partite. Due terzi di annualità, pagati dopo la morte del detto fu Don Carmine Juniore, al Monte del Santissimo Sacramento in Napoli, cioè a quello di Agosto, e dell'ultimo Dicembre del passato anno milleottocentotrentasette 1837 dovutogli sopra il Capitale di Docati quattromilaseicentodiciotto, e grana ventinove, a carico dè detti tre Signori Fratelli, che si è fatta parola nel detto Inventario, docati novantasei, e grana novantotto ..
.. .96=98
Interessi maturati a diecinove 19 gennaio del Corrente anno, pagati al costituito Don Francesco Calvanese partoriti sulla resta del Capitale delegato in suo favore, dal Barone di Sangiorgio di cui si è fatta menzione nel detto Inventario, per essere stato sodisfatto degli interessi anteriori a detta epoca; duecento 200=00
In uno sommano docati duecentonovantasei e grana novantotto ..289:98=0296:98
Questi dedotti dalla suddetta rendita di docati milleduecentocinquantuno, e grana novantasei, restano solo docati netti, novecentocinquantaquattro e gran anovantotto .954=98
Della quale rendita ricade dalla rata pel nominato Defunto Don Carmine, netta, per Agosto del passato anno milleottocentotrentasette 1837 in docati trecentodiciotto, e grana trtentadue 318=32
Aggiunta la rendita de fondi di esclusiva proprietà del detto Defunto Don Carmine, la quale essedendo, dal primo settembre milleottocentotrentasei, per Agosto milleottocentotrentasette, lorda in docati sessantacinque, e grana novanta quattro, dedottane la fondiaria in docati dieci e grana cinquanta tre, restano netti, docati cinquantacinque e grana quarantini .055=41
In uno somma la rendita per Agosto del passato anno milleottocentotrentasette 1837, esclusiva, del fu Don Carmine Juniore, in docati trecentosettantatre e grana settantatre .373=73
Questa divisa per sei porzioni, spetta a ciascuno, docati sessantadue, e grana ventiquattro, giusta il Testamento suddetto, la rata dè frutti, che devasi per agosto milleottocentotrentasette 1837; per una mettà alla Signora Donna Rachele, è in docati trentuno, e grana dodici, e simile mettà e dovuta al Signor Don Francesco, quali come appresso si dirà, saran pagate respectivamente a detti Coniugi Don Francesco, e Donna Rachele; Cosicchè detratte le dette due quote, in uno, in docati sessantadue, e grana ventiquattro, dai docati trecentosettantatre, e grana settantatre, della rendita spettante al detto Defunto Don Carmine Juniore, per agosto milleottocentotrentasette 1837, resta per sino a detto tempo, la rendita netta, di docati trecentoundici, e grana quarantanove, in beneficio, e proprietà, con la proporzione, in detto Testamento, a favore de trè figli di detto Signor Don Nicola, cioè Don Francesco, Don Carmine, e Don Alfonso.
Quinto : definite così le quote rispettive, e spettando a detti Signori costituiti Coniugi Don Francesco, e Donna Rachele docati milleottocento cinquantaquattro, e grana sessantanove per ciascheduno, cioè docati milleottocento ventitre, e grana sessantasette, per la quota degli immobili, che si contengono riceversi in Contanti, ed i mancanti docati trentuno, e grana dodici, sono per la rata dè frutti, come sopra si è detto, per agosto del detto passato anno, ad essi respettive spettono, come dal sopradetto conto, di accordo formato, che accettano; quale quota esso Signor Don Nicola, viene a pagare à medesimi nelle respettive somme del Seguente modo; cioè docati milleottocento cinquantaquattro, e grana settantanove alla detta Signora Donna Rachele Storace, i quali sono composti da docati cinquecentosettanta quattro e grana trentaquattro, quelli stessi ricavati dal prezzo dei mobili, e libri venduti, compreso in detta somma i docati cento ritrovai contanti, come si è detto, che rilevasi dal citato inventario, quali dichiara essa Signora Donna Rachele averli ricevuti, contanti in moneta effettiva di argento, da detto Signor Don Nicola, cioè docati quattrocento sessantaquattro, e grana trentaquattro, dopo venduti detti mobili, e libri, e docati cento nell'atto dell'Inventario, come pure nel corso dell'annata di Agosto del passato anno milleottocento trentasette 1837; dopo l'apertura del detto testamento; altri docati duecento novantadue, e grana novantaquattro, ha detto, averli ricevuti dallo stesso Don Nicola, che cedono per conto della suddetta rendita, spettanti a detto Don Francesco, Don Carmine e Don Alfonso figli di esso Signor Don Nicola, quindi in uno detta somma di docati ottocentocinquantasei, dico, ottocentocinquantasei e grana ottantatrè, dedotti dai docati milleottocentocinquantaquattro, e grana settantanove, resta a conseguire, essa Signora Donna Rachele per la sua quota, altri docati novecentonovantasette, e grana novantasei; quale somma si è da esso Signor Don Nicola pagata, cioè docati diecinove per saldo dè docati trecento undici, e grana quarantanove, danaro dè detti trè figli per rata della rendita ad essi spettane per agosto milleottocentotrentasette 1837,come dal sopradetto conto, e docati novecentosettantotto e grana novantasei di suo proprio danaro, ad essa Signora Donna Rachela, e perciò né rimane creditore dè detti suoi figli, il nominato Signor Don Nicola, e si riserva pagarsili dalle rendite maturande dè beni lasciati a detti suoi figli, dal defunto Don Carmine senza interesse alcuno. Della quale intera somma di docati milleottocento cinquantaquattro, e grana settantanove, per le somme, come sopra ricevuti, la detta Signora Donna Rachela, ed altri docati novecentonovantasette, e grana novantasei, li ha esso Signor Don Nicola di lui figlio, numerati, e dati alla stessa, in moneta d'argento, corrente in regno, a saldo dè suddetti docati milleottocentoinquanta, e grana settantanove, i quali, dalla medesima Signora Donna Rachela rinumerati, in presenza di noi Notaio, e Testimoni, li ha a se ritirati, ed in suo potere rimasti.
Sesto :Dovendo quindi, il solo Signor Don Francesco ricevere la sua quota in contante, nella detta somma di docati milleottocentocinquantaquattro, e grana settantanove, il medesimo si è contentato, riceversi per ora, solo docati cinquantaquattro, in conto della somma medesima. Quali li sono stati pagati da esso Signor Don Nicola per parte dè suoi tre figli Don Francesco Don Carmine e Don Alfonso di cui Don Francesco Avo dè medesimi ne accusa la ricezione, riserbandosi lo stesso Signor Don Nicola di ritenerli dalle rendite, come sopra, maturate. E per la rimanente somma de docati milleottocento e grana settantanove di cui resta creditore esso Don Francesco, si è contentato riceversela frà un anno dal dì della presente stipula, con l'interesse a scalare, del trè per cento netti. Ed esso Signor Don Nicola, si obliga pagare ad esso Signor Don Francesco suo padre, detti restanti docati milleottocento, e grana settantanove, nel detto termine, e col suddetto interesse a scalare, poiché tal pagamento della quota dè suddetti coniugi Don Francesco e Donna Rachela è in sostanza un acquisto, e Procura il maggior utile dè nominati figli di esso Signor Don Nicola.
Nota laterale sinistra :oggi li 28 febraio 1845 si nota come: I contrascritti docati milleottocento, e grana settantanove, sono stati pagati dall' intrascritto Don Francesco Calvanese, e dal di lui figlio Don Nicola, come dall'istrumento stipulato per mano mia in data di ieri, oggi medesimo giorno registrato al numero progressivo trecentoquarantanove in fede Notar Giuseppe Antonio Rescigno.
Settimo : Essendo stata in detto modo già pagata, e sodisfatta essa Signora Donna Rachele Storace dalla sua quota, la stessa fa ampia, e finale quietanza, avendo la medesima rinunziato prima ad ogni eccezione in contrario, a favore di esso Don Nicola, e per essi a detto Don Carmine, Don Francesco e Don Alfonso suoi figli, nella proporzione loro rispettiva, giusto il citato testamento del detto fu Don Carmine Juniore, e dichiara di non doverne altro conseguire dalla detta Eredità, meno la rata dè frutti dal primo settembre milleottocentotrentasette; sino al presente giorno, come appresso si dirà, ed il vitalizio negli annovi docati sessanta, giusta il Testamento medesimo; Si dichiara ben' contenta della divisione fatta nella maniera sopra espressa, e rinunzia a favore di detto Signor Don Nicola, e per esso de detti trè suoi figli; nelle sopraindicati proporzioni, ogni qualunque suo Diritto, ragione ed azzioni, nessuna eccettuata, dando il consenso di farle eseguire il notamento nel margine di detto Testamento del seguito pagamento della sua quota, come pure dà il consenso per la radiazione della iscrizione, se mai ve ne assistesse per detta causa, potendosi, li detti tre figli di esso Signor Don Nicola intestarsi liberamente in Fondiaria, i Fondi, dell'Eredità del defunto Don Carmine Juniore, in detto inventario descritti, e giusta la sua espressa rinunzia in quest'Istrumento.
Esso Signor Don Francesco avendo ricevuto i solo ducati cinquantaquattro, a conto della sua quota, fa di questi quietanza allo stesso Signor Don Nicola, e per esso a detti suoi tre figli, nella proporzione in detto testamento, e si dichiara ben' contento della divisione fatta nel modo di sopra espresso, accettandola in tutte le sue parti, riserbandosi le sue ragioni per conseguire il restante della sua quota in contanti, come già si è detto; quindi essi coniugi Don Francesco Calvanese e Donna Rachele Storace, dichiarano, che nella surriferita divisione, non vi è stata lesione alcuna, a danno loro, per essere stata la medesima consentanea a quanto trovasi col detto Testamento disposto, e dalla legge è garentito, e si obbligano di non impugnarlo mai, per qualsivoglia motivo, ò causa, nessuna eccettuata, e qual ora, per ipotesi, qualche cosa dippiù potesse loro spettare sù questa Eredità del detto fu Carmine Juniore, il che non credono, tutto questo dippiù qualunque potesse essere, ed in qualunque quantità, lo donano per mera affezione, irrevocabilmente tra vivi, a detti figli di Don Nicola; Don Francesco, don Carmine, e Don Alfonso, nella su riferita proporzione del detto testamento del di loro Zio Don Carmine, volendo, che questo presente atto debba avere sempre la sua piena, e perfetta esecuzione, secondo la sua forma, e tenore, ed essere in qualunque tempo obbligatoria, giusta il suo contenuto, ed esso Don Nicola, in nome dè detti trè suoi figli, secondo le stabilite proporzioni, accetta questo atto, che si obbliga a non contradirlo per verun'motivo, non che accetta espressamente la testè detta rinunzia, e donazione irrevocabile fatta dà detti suoi genitori Don Francesco e Donna Rachele.
Ottavo : Esse Signori parte dichiarano in oltre, che esistendo nel bosco detto la Spilata, di proprietà de detti tre fratelli Don Nicola Don Raffaele e fu Don Carmine del legname già maturo, questo trovasi venduto a Martino Lanzara per docati settecentoventi, con foglio a doppio originale del di trenta 30 settembre passato anno milleottocentotrentasette, registrato in Napoli nel secondo 2° ufficio li ventisette 27 gennaio del corrente anno, al numaro progressivo settecentottanta 780 libro secondo 2° volume duecentotrentacinque; foglio trentacinque 35 Casella seconda grana trenta Cipullo; del quale prezzo nell'atto del Contratto se ne ricevono docati venti, essendo tutte a conseguirsi, il resto, quale somma dè docati settecentoventi, una terza parte spetta all'Eredità del detto fu Don Carmine Juniore, in docati duecentoquaranta, giacche le altre due terze parte si appartengono al costituito Don Nicola, in nome proprio, ed al suo germano Don Raffaele. Quale somma di docati duecentoquaranta, divisa secondo le porzioni sopra stabilite, ne spettano per quota a Don Francesco docati venti, e simile somma essa Don Rachele dicchè ne diverrebbono creditori; In fine spetterebbero alli stessi Coniugi Don Francesco Calvanese e Donna Rachele Storace le rate rispettive dè frutti sulle dette loro porzioni dal primo settembre milleottocentotrentasette 1837; sino alla presente stipola, nonché degli interessi, e delle annualità decorse, e non esatte per li capitali tutti sopra percepiti, non escluso quelle, che potranno doversi sulla somma litigiosa, dovuta dal capitale contro i comuni di Ischia; ma siccome la esazione di dettà annualità, ed interessi è difficilissima, e forse impossibile, anzi la maggior parte dei capitali medesimi, non potrà aversi giacchè sono decotti i debitori dè medesimi, ed altronde essi Coniugi Signor Don Francesco, e Donna Rachele, si han'preso in contanti la loro respettiva quota, nel modo sopra espressa, dè descritti Capitali, senza calcolarsi il danno, e le perdite, che potranno avvenire per la insolvibilità dè detti debitori, così in linea di transazzione, essi Signori Don Francesco e Donna Rachela rinunziano in favore di esso costituito Signor Don Nicola, in detto nome, non solo tutti detti interessi, ed annovalità, ma ben'anche la rata dè frutti, che sarebbe loro spettata, come sopra di è detto, sino al presente giorno, e quella rata del valore del suddetto legname. In questo modo, tutte le annovalità, ed interessi, che anderanno a percepirsi su detti litigiosi crediti, del prezzo del suddetto legname al tempo, che si esiggerà pur quanto riguarda la porzione dovuta alla eredità del detto fu Don Carmine Junior e, si appartiene interamente al detto D. Nicola Calvanese, e per esso ai trè suoi figli Don Francesco Don Carmine e Don Alfonso, nella su indicata proporzione; Ed esso Don Nicola accetta questa transazione, e rinunzia, anzi esse Signore Parti, tutte per maggior fermezza di questo Atto, in tutte le sue parti, si assoggettano alla penale di docati duemilacinquecento, quale sarà pagata da chiunque pretendesse, in qualunque tempo, e modo, sia in via d'azzione, che do eccezione resilire, ò impugnare quando di sopra si è convenuto; la parte inosservante, dovrà all'altra pagare i suddetti ducati duemilacinquecento, a titolo di penale, e ciò per maggior fermezza del disopra convenuto, e stipulato, e non già perche possano residirsene col pagamento di detta penale.
Nono : In fine esse costituite Signori Parte né loro respettivi nomi, e qualità, dichiarano, che siccome per parte delle figlie del pre defonto Don Carmine Calvanese Seniore, e de loro Eredi, si è mossa lite; fra gli altri, contro il defunto Don Carmine Juniore, e de suoi germani Don Nicola, e Don Raffaele, colla quale sono stati capricciosamente attaccati gli acquisti propri da essi fatti, non chè la donazione a medesimi fatte dall'anzidetto loro avo Don Carmine Seniore, così, se per ipotesi impossibile, accadesse, che, che la quota di beni di detto defunto Signor Don Carmine Juniore, venisse ad essere minorata, e non rimanesse ferma nella quantità di sopra indicata, il chè non potrà, per giustizia, mai avvenire, in questo strano caso, essi Congiunti Signori Don Francesco Calvanese, e Donna Rachele Storace si obbligano di restituire, in qualunque tempo, al costituito Signor Don Nicola, e per esso a detti trè suoi figli Don Francesco Don Carmine e Don Alfonso, quel dippiù, che si troveranno avere avuto, e che il detto strano caso non avrebbe potuto ottenere.
Decimo : E Qui presente, e personalmente si è costituita la Signora Donna Gabriela De Bartolomeis anche a noi Notaio, e testimoni cognita col' autorizazione di esso Costituito Don Nicola di lei marito, la medesima, insieme con lo stesso di lei marito Don Nicola, ed ogni uno di essi, nel proprio nome, e parte, han dichiarato, che siccome il detto defunto Signor Don Carmine Calvanese Juniore, nel predetto suo testamento, li pregò a rilasciare, l'usufrutto, che avrebbe potuto loro spettare sui beni deli loro tre figli minori Don Francesco, Don Carmine e Don Alfonso Calvanese, mentre era sua volontà, che dalla rendita netta dei suoi beni si facessero degli acquisti a favore de detti tre loro figli, nella proporzione, come dal citato Testamento, cosi essi Signori Coniugi Don Nicola, e Donna Gabriela, intendono accettare, ed ubbidire, con affetto, e dovere a predetti comandi, del rispettabile defunto, Don Carmine Calvanese Juniore, respettivo loro germano, e cognato; quindi ineffetto hanno formalmente rinunziato all'usufrutto, che per legge forse avrebbe potuto loro spettare su de beni rimasti dall'anzidetto fu Signor Carmine Juniore, à detti loro tre figli Don Francesco Don Carmine e Don Alfonso, e questa dichiarazione, essi signori coniugi Don Nicola e Donna Gabriela fanno per un dippiù, giacchè secondo la espressa dichiaarzionecontenuta nel Testamento dell'anzidetto Don Carmine Juniore, essi predetti coniugi Don Nicola Calvanese e Donna Gabriela de Bartolomeis non hanno neppure ditto ne pretendere usufrutto.
Le spese portate dall'atto presente, sono a carico di esso Signor Don Nicola, nel nome, come di sopra perché cosi convenuto
E per l'esecuzione dell'atto presente, esse Signore parti hanno eletto il loro domicilio, nelle dichiarate loro abitazioni.
Fatto, letto e pubblicato il presente Atto, in questa suddetta Comune di Sangiorgio, e Provincia di Principato Citra, e proprio nel Villaggio di Lanzara, in una stanza del quarto di proprietà di esso Signor Don Nicola Calvanese, sito il Palazzo nel luogo detto Calvanese, alle dette Signore parti, in presenza dè Signori Sacerdote Don Carmine Ferrisi fu Aniello di questo suddetto Villagio di Lanzara, e Don Domenico Jennaco fu Vincenzo usciere domiciliato in Sangiorgio, Capoluogo di questo Circondario, ambi di questa medesima Comune, e Provincia di Principato Citra, Testimoni richiesti, a noi cogniti, a quali concorrono tutte le qualità della legge ricercate, i quali tutti, dopo di avere detto di avere ben capito il Contenuto, mediante la lettura fattane ad alta, ed intelligibile voce si sono con noi firmati.
Francesco Calvanese fu Carmine
Rachele Storace fu Emanuele
Nicola Calvanese figlio di Farncesco
Gabriela de Bartolomeis fu Domenicantonio
Sacerdote Carmnine Ferrisi fu Aniello tesimonio presente